Il radiologo batte la telemedicina

di Dario Ferrara

La telemedicina ottimizza il Servizio sanitario, ma soltanto il radiologo può decidere se e quando sottoporre il paziente all’indagine diagnostica perché alla sola sua competenza, e responsabilità, specialistica spetta la valutazione dell’utilità diagnostica del trattamento.

Ecco allora che è annullato il protocollo approvato dall’azienda ospedaliera per la «telegestione degli esami radiografi ci convenzionali e Tc senza mezzo di contrasto». E identica sorte incontra la «procedura generale per esami di diagnostica per immagini con impiego di radiazioni ionizzanti». È quanto emerge dalla sentenza 93/2015, pubblicata il 20 febbraio dalla
prima sezione del Tar Friuli-Venezia Giulia Accolto l’atto di impugnazione proposto dal sindacato nazionale Area Radiologica, dalla Società italiana di radiologia e dagli specialisti dell’ospedale, difesi dagli avvocati Andrea Mascherin e Giovanni Pasceri: «Persuadono le deduzioni difensive svolte dai ricorrenti», scrivono i giudici. L’indagine radiologica, spiegano, deve essere qualifi cata come atto medico di esclusiva competenza del medico radiologo: soltanto a quest’ultimo specialista, dunque, deve essere demandata la valutazione dell’esame in concreto sia per giustifi care
l’effettuazione sia per valutarne l’utilità diagnostica. E ciò perché soltanto in capo al camice bianco che ha titoli specifi ci in materia è posta la responsabilità clinica e radioprotezionistica dell’esame in base alla norma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 187/00: «Ogni esposizione medica di cui all’articolo 1, comma 2, è effettuata sotto la responsabilità dello specialista». Insomma, non possono essere riconosciuti spazi di autonomia diagnostica a soggetti diversi dai medici specialisti radiologi: a nulla vale l’«escamotage » adottato dell’ospedale di defi nire a priori, in via meramente generale e astratta sulla base di criteri condivisi e consolidati nel tempo, le tipologie di indagini radiologiche effettuabili in assenza della previa valutazione da parte del medico specialista radiologo. Non basta il pur pregevole intento di razionalizzare il servizio perseguito dall’azienda sanitaria.
Spese di giudizio compensate.